Premesso che la Anthis non offre servizi di Verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento ma controlli periodici sugli accessori, in questa pagina troverete alcune risposte a domande frequenti che ci vengono poste dai ns clienti a proposito degli apparecchi di sollevamento. In fondo, nella sezione accessori, troverete quanto più pertinente ai nostri servizi.
L’art. 71, comma 4, del D.lgs 81-2008 stabilisce l’obbligo della verifica periodica degli apparecchi di sollevamento per il datore di lavoro. Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono finalizzate ad accertare:
Ai sensi dell’art. 71 comma 11 del D. L.gs. 81-2008, l’obbligo di denuncia e di verifica periodica riguarda tutte le attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII del decreto sopracitato. In particolare, sono soggetti ai suddetti obblighi gli apparecchi di sollevamento non azionati a mano e di portata superiore a 200 Kg, come ad esempio:
Le verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento stabilite dal comma 8 dell’art. 71 includono:
Qualsiasi apparecchio per il sollevamento che rientra in uno dei seguenti casi non richiede la verifica periodica:
Richiedi una verifica straordinaria dell’apparecchio di sollevamento per accertare il mantenimento delle buone condizioni di sicurezza, secondo le norme dell’Art. 71 (comma 8, lettera b, punto 2) del D. L.gs 81/08. Inoltre, se la precedente verifica è scaduta, devi far eseguire una nuova verifica periodica prima di rimettere in servizio l’impianto.
La verifica trimestrale è obbligatoria per i seguenti apparecchi di sollevamento, anche con portata inferiore ai 200 Kg:
Per legge, la ditta che esegue le verifiche periodiche degli impianti di sollevamento ha l’obbligo di verificare le funi e le catene ogni 3 mesi. Qualora il datore di lavoro decida di affidare il controllo delle funi a una società terza come Anthis, la responsabilità viene assunta da quest’ultima, nel momento in cui rilascia la dichiarazione di corretta esecuzione della verifica.
L’azienda proprietaria o utilizzatrice degli apparecchi di sollevamento ha l’obbligo di attivarsi affinché la verifica venga eseguita nei termini di legge e di verificare le credenziali del professionista o della società che effettua la verifica. L’avvenuta verifica va annotata dal datore di lavoro nel registro di controllo, sulla base della dichiarazione rilasciata dal tecnico competente. Tale dichiarazione dovrà essere conservata e tenuta a disposizione degli organi di vigilanza.
Trascorsi i 10 anni di vita della macchina, gli organi di vigilanza possono prescrivere che quest’ultima venga sottoposta a verifica decennale da parte di professionisti abilitati alla verifica strutturale e delle saldature (ad esempio, ingegneri iscritti all’albo o società abilitate alla verifica delle saldature con liquidi penetranti o altro). Non esiste un criterio univoco in base al quale tale controllo viene deciso: è sufficiente che l’impianto di sollevamento abbia più di 10 anni. La verifica decennale consiste in un’indagine molto capillare finalizzata a stabilire lo stato di efficienza e sicurezza della macchina e di ogni sua componente strutturale. In base all’esito dei test effettuati, il tecnico incaricato valuta se l’apparecchio di sollevamento può essere ancora utilizzato.
È la dichiarazione che gli installatori devono rilasciare per attestare di avere eseguito la lavorazione secondo le norme di sicurezza sul lavoro e le istruzioni fornite dal costruttore delle gru edili o dell’impianto di sollevamento. Il verbale di esecuzione Anthis prevede una apposita sezione in cui vengono riportati i risultati delle prove dinamiche e la relativa dichiarazione di corretta esecuzione dell’apparecchio di sollevamento. Per questa verifica dovrà essere presente in cantiere il registro di controllo della macchina debitamente compilato dal datore di lavoro.
La ditta che effettua le verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento ha l’obbligo di aggiornare il registro di controllo.
Se smarrisci il registro, è necessario ripristinarlo richiedendo il formulario alla ditta che si occupa dell’assistenza degli apparecchi di sollevamento, procedendo alla ricostruzione degli eventi nell’ordine in cui si sono verificati attraverso i verbali di esecuzione delle lavorazioni effettuate sulla macchina.
Prendendo come riferimento la data della messa in servizio, il datore di lavoro deve inviare all’INAIL la richiesta di prima verifica degli apparecchi di sollevamento almeno 45 giorni prima dello scadere del termine per l’esecuzione della prima verifica periodica. L’INAIL è obbligato a comunicare l’impossibilità di effettuare la verifica entro 15 giorni dalla richiesta.
In caso di comunicazione negativa o comunque dopo 45 giorni, il datore di lavoro può richiedere ai soggetti abilitati alle verifiche periodiche di effettuare il controllo al posto dell’INAIL. La prima verifica periodica deve essere eseguita entro 45 giorni dalla richiesta.
Il datore di lavoro può fare richiesta all’INAIL per via telematica o via posta, la modulistica è disponibile sul sito internet dell’INAIL.
Denuncia immediatamente l’installazione della gru e provvedi al pagamento della sanzione pecuniaria. Talvolta, tale sanzione viene equiparata alla mancata richiesta di verifica periodica, e viene definita dall’articolo 87, comma 4, del D.lgs. 81/08.
Il datore di lavoro che mette in servizio una nuova attrezzatura di lavoro deve darne immediata comunicazione al Dipartimento INAIL territorialmente competente, tramite l’apposita modulistica disponibile sul sito dell’INAIL. Successivamente, l’ente assegna un numero di matricola identificativo alla gru edile o all’impianto di sollevamento e lo comunica al datore di lavoro.
Almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per l’esecuzione del controllo periodico, il datore di lavoro deve richiedere all’INAIL territorialmente competente l’esecuzione della prima verifica periodica. La richiesta di verifica deve essere inoltrata utilizzando il modulo messo a disposizione dall’INAIL, indicando il nominativo del soggetto abilitato del quale l’INAIL può avvalersi nel caso in cui non sia in grado di effettuare la verifica entro il termine di 45 giorni. Una volta decorso tale termine, il datore di lavoro può avvalersi del soggetto abilitato indicato nel modulo.
Il certificato di conformità CE della macchina deve essere rilasciato dal costruttore della grue di solito viene consegnato unitamente al manuale di uso e manutenzione.
Come previsto dal D.M. 11 aprile 2011 (Allegato II° al punto 5.3.3), il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente la demolizione, la vendita o la messa fuori servizio dell’impianto di sollevamento e informare anche l’ufficio ASL territorialmente competente. In caso di demolizione di un impianto di sollevamento, occorre allegare alla comunicazione inviata all’ASL il libretto e l’eventuale targhetta metallica di identificazione dell’ENPI o dell’ISPESL.
Devi richiedere al venditore il libretto di omologazione rilasciato dall’ENPI (per apparecchi immatricolati prima del 1983) o dall’ISPESL (per apparecchi immatricolati dal 1983 al 1996). Inoltre, devi ricevere l’attestazione di conformità all’Allegato V° del D. L.gs. 81/08, che certifica la conformità dell’apparecchio alle leggi vigenti prima della Direttiva Macchine.
Per apparecchi provvisti di marcatura CE, occorre farsi rilasciare la dichiarazione di conformità del costruttore originale, le istruzioni per l’uso e la manutenzione ed il registro dei controlli eseguiti. In tutti i casi, è necessario farsi rilasciare il verbale dell’ultima verifica effettuata.
Devi verificare sul manuale d’uso dell’impianto di sollevamento il numero massimo di cicli di lavorazione. Se tale informazione non è presente nel manuale d’uso dell’apparecchio, rivolgiti al costruttore. Nel caso in cui tale limite massimo sia già stato raggiunto, ti consigliamo di sospendere l’uso dell’apparecchio e di richiedere un esame tecnico approfondito strutturale e funzionale a un’azienda competente.
ll D.M. 11 aprile 2011 sancisce l’obbligo dell’indagine supplementare, chiamata anche verifica ventennale o calcolo dei cicli vita residui della gru. Tale verifica è volta ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie nell’utilizzo di attrezzature di lavoro per il sollevamento messe in esercizio da oltre 20 anni. La relazione dei cicli di vita residua della gru consiste in una certificazione redatta a seguito di un’indagine strutturale approfondita sulla macchina, e stabilisce la vita residua in cui l’impianto potrà ancora operare in condizioni di sicurezza.
Il D.M. 11 aprile 2011 obbliga i datori di lavoro che utilizzano macchine per il sollevamento classificate come gru mobili (gru per edilizia), gru trasferibili (autogru e gru da camion) o ponti mobili sviluppati su carro ad azionamento motorizzato ad effettuare un’indagine supplementare allo scadere dei 20 anni dalla messa in servizio. Ecco le attrezzature di sollevamento soggette all’obbligo di verifica ventennale:
Occorre far sostituire la fune deteriorata con un’altra fune delle medesime caratteristiche da una persona competente. Puoi trovare i dati tecnici delle funi nel libretto di immatricolazione o, in sua assenza, nel manuale di istruzioni del fabbricante. Annota la sostituzione all’interno del libretto di collaudo/omologazione e nel registro di controllo. La dichiarazione di conformità della fune deve essere conservata.
Si, è una scelta possibile, che migliora il livello di sicurezza dell’impianto.
Devi richiedere all’installatore del radiocomando la seguente documentazione:
Certificati conformità e Manuale di Uso e Manutenzione.
Dal Numero di Serie e dall’identificazione del costruttore si può provare a richiedere copia del certificato di conformità. – Il numero del certificato di conformità va inserito nel verbale di censimento e verifiche trimestrali.
Si, le tolleranze sono normate. Bisogna comunque verificare sul libretto di uso e manutenzione se il costruttore ha usato tolleranze diverse, solitamente più restrittive.
No, nelle note va evidenziato che non sono utilizzati. Una volta tolti dal magazzino e inizia l’utilizzo, sono soggette a verifica straordinaria per verificare che lo stoccaggio sia avvenuto a condizioni ottimali.
No, è facoltativo ma è buona prassi un sistema di identificazione puntuale per gli utilizzatori che ne traggono il beneficio di riconoscere gli accessori con verifica aggiornata.
No, è da scartare.
No, il calcolo per verificarne l’integrità è previsto dalla norma UNI ISO 4309:2019.
No, il calcolo per verificarne l’integrità è previsto dalla norma UNI ISO 4309:2019.
Si, e lo storico va tenuto almeno per 3 anni.
Una persona cosi definita “competente” dal datore di lavoro. Qualora si scegliesse una azienda terza, questa diventerebbe a tutti gli effetti di legge responsabile della stesura del registro di controllo e della veridicità delle ispezioni.
Se ne ha le competenze e può dimostrale, si.
Tutto quanto previsto dalla UNI /TR 11705:2018 e non meno. Norma di riferimento e criteri di accettabilità, strumenti usati in fase di verifica e loro numero di certificato calibrazione.
Si ma con prodotti che inibiscono la corrosione ma permettono la verifica. Un grasso qualsiasi che copre i potenziali difetti non è indicato.
Si, come tutti gli accessori.
La legge prevede almeno ogni 3 mesi fermo restando che laddove si dovessero evidenziare criticità/usure particolarmente gravi, la periodicità può essere ridotta. La data della prossima ispezione, al di là della periodicità , va sempre inserita nel registro e nei certificati dei singoli accessori o degli assiemi.
Si, insieme al numero di serie per avere tracciabilità degli item e per la tracciabilità da parte degli Enti preposti al Controllo.
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