Riteniamo, senza per forza voler dare l’impressione di essere leziosi, che il form INAIL non sia esaustivo per queste ragioni:
Ognuno dei punti sopra indicati garantisce quanto segue:
Pur essendo vero che la cadenza è trimestrale, la legge prevede anche che, davanti alla possibilità che un accessorio sia usurato entro i limiti consentiti dal costruttore, esso può, a discrezione del verificatore, avere periodicità inferiore semmai si trovassero difetti che accorciano ne giustifichino una cadenza minore dei classici tre mesi.
La legge dice, inoltre, che le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante ai sensi del D.Lgs. 81/08, all. 6, punto 3.1.2.
Considerando che tutti gli accessori di sollevamento, al di là della periodicità dei controlli, prevedono controlli dimensionali e non solo riportati sui libretti di uso e manutenzione con tanto di criteri di accettabilità’ normativi, ne consegue che tutto ciò che la legge considera accessori di sollevamento va verificato come previsto dalle norme vigenti tenendo anche conto di quanto riportato sui libretti di uso e manutenzione.
Ne consegue, quindi, visto che tutti i libretti di uso e manutenzione degli accessori prevedono il controllo dimensionale per verificarne lo stato di usura e che lo stesso sia entro i limiti previsti dalla norma, che l’esame visivo così definito è fine a sé stesso e che DEVE essere comprensivo di dimensionale.
Da ciò ne deriva che, per dare ulteriore corpo a quanto sopra riportato al punto 5, laddove si dovessero trovare usure critiche sugli accessori di sollevamento, la periodicità’ può cambiare a seconda del grado di usura riducendone la periodicità.
Facendo riferimento, inoltre, agli aggiornamenti normativi quali, in primis la UNI ISO 4309:2019 -Apparecchi di sollevamento – Funi – Cura, manutenzione, ispezioni e scarto e la UNI/TR 11705:2018 Accessori per il sollevamento – Rapporto Tecnico per l’identificazione, il controllo periodico e i requisiti del personale, viene spontaneo pensare che il modello INAIL usato in passato sia obsoleto.
Così come appena riportato per la UNI/TR 11705:2018, i requisiti del personale non sono mai stati definiti.
È ovvio però che il personale identificato dall’azienda/datore di lavoro deve, così come definito dalla legge, essere competente in materia di verifiche.
Da qui il vuoto normativo: Non esiste nessun corso obbligatorio in materia di verifiche sugli accessori di sollevamento per quanto il datore di lavoro sia obbligato alla verifica periodica (trimestrale) – da parte di persona competente – di tutti gli accessori di sollevamento comprese funi, catene e cinghie.
Viene spontaneo chiedersi come si possa documentare questa competenza se non esiste l’obbligatorietà formativa.
Partendo dalla lista di quanto considerato accessorio di sollevamento, sotto una lista esaustiva:
Se vuoi controllare le funi con il sistema Magneto-induttivo
Il 1° Dicembre 2017 è stata pubblicata la nuova normativa ISO 4309:2017 (in Italia UNI ISO 4309:2019) che contempla e suggerisce l’utilizzo di nuovi Controlli Non Distruttivi per l’analisi delle funi metalliche utilizzate nel settore del sollevamento merci. Nello specifico viene suggerito, per l’analisi interna della fune, il controllo di tipo1 MRT (Magnetic Rope Test).
Verifiche accessori di sollevamento e funi Controlli non distruttivi.
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